CORSI DI GUIDA SICURA, SPORTIVA, DIFENSIVA, PREVENTIVA, ECOLOGICA, PROFESSIONALE, EX L.81/08

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Statuto amici asd

STATUTO SOCIALE

Amici Guida Sicura (A.G.S.)  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

 

ART. 1 - (Denominazione e Sede)

E’ costituita con sede in Castelletto di Branduzzo (PV), strada vicinale della Scevola n.1, l’Associazione senza fine di lucro denominata “Amici Guida Sicura (A.G.S.) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA“ (A.S.D.); l’Assemblea, con la maggioranza qualificata,  potra’, in ogni momento, variare la sede legale ed istituire o sopprimere filiali, sportelli, sedi distaccate, in Italia od all’estero.

ART. 2 - (Scopi e Durata)

L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza

fini di lucro, che intende uniformarsi ai principi di democraticità della struttura, di pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive ed ha per scopo:

A) la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica delle attività di guida automobilistica e di tutti i veicoli semoventi (a titolo di esempio non esaustivo: velocipedi, ciclomotori, scooter, motocicli, minicar ecc, intesa come strumento volto a promuovere la cultura della sicurezza stradale e la consapevolezza presso gli utenti attivi e passivi della strada, dei rischi della circolazione stradale e della conduzione di mezzi semoventi anche al di fuori dei circuiti stradali, nonche’ di tutte quelle attivita’, compresi: raduni, gite, intrattenimenti, spettacoli, conferenze, corsi, ed in genere ogni altra iniziativa tesa a sviluppare la coesione, a stimolare la crescita morale e lo spirito di corpo degli aderenti all’Associazione e la massima diffusione, all’esterno, degli ideali dell’Associazione.

B) l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

C) l’acquisizione, gestione, e locazione di strutture e attrezzature idonee alla pratica delle attività sportive;

D) la partecipazione, attraverso i propri atleti e tecnici, a gare e campionati;

E) l’organizzazione di corsi, gare, raduni, campionati, congressi e festival, nonché l’attuazione di tutte le attività, anche ricreative e culturali, correlate allo scopo sociale.

L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, correlate allo scopo sociale, necessarie o utili al raggiungimento delle proprie finalità.

L’Associazione intende affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e ottenere il riconoscimento dei propri fini sportivi.

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 3 - (Organi della Società)

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, l’Economo-Cassiere; l’Assemblea potra’ nominare un organo di controllo.

ART. 4 - (I Soci)

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne facciano domanda e siano in possesso dei requisiti più avanti specificati e che ne accettino incondizionatamente lo statuto, i regolamenti e le decisioni, subordinatamente all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

Requisiti, diritti e doveri dei Soci:

a) tutti i Soci di maggiore eta’, iscritti nel libro dei Soci da almeno sei mesi compiuti, hanno diritto di voto e all’elettorato attivo e passivo;

b) tutti i Soci in regola con i pagamenti della quota annuale, hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione, all’uso delle strutture, attrezzature sportive e ricreative disponibili, nonche’ al godimento dei servizi speciali e relative strutture (v. punto d) che segue) allestiti dalla A.S.D., per i quali hanno corrisposto la quota di partecipazione alle spese, nella misura deliberata dal Consiglio;

c) tutti i Soci partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto e sono impegnati al rispetto dello Statuto stesso e degli eventuali regolamenti sociali;

d) tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota di iscrizione nonche’ al versamento puntuale delle quote annuali, nonche’ al versamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l’uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali, o per la partecipazione a specifiche attività dell’Associazione, quali a titolo meramente esemplificativo: corsi collettivi, incontri di formazione e aggiornamento, lezioni e congressi;

e) i Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Benemeriti, Soci Sostenitori, Soci Atleti e Soci Tecnici.

Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall’Associazione.

I Soci Benemeriti (persone fisiche o enti) sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’Associazione o per meriti sportivi. La nomina è permanente e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale. Tra gli associati benemeriti l’Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell’Associazione.

Sono Soci Sostenitori coloro che per spirito di supporto all’attività sportiva svolta dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, quale erogazione liberale, a favore dell’Associazione.

Sono Soci Atleti coloro che svolgono attività agonistica: a giudizio del Consiglio Direttivo, i Soci Atleti possono essere esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale.

Sono Soci Tecnici coloro che, per conto dell’Associazione, svolgono attività di istruzione nell’ambito delle specialità sportive praticate e nell’ambito di tutte le attività statutarie.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Il Socio che cessa non ha diritto a divisione di utili o riserve e neppure alla restituzione delle quote versate.

ART. 5 - (Ammissione dei Soci)

Per ottenere e conservare la qualifica di Socio ogni aspirante dovrà:

A) Presentare domanda di ammissione, eventualmente controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci se minore. Sulle richieste di affiliazione è competente a decidere il Consiglio Direttivo il quale, verificati i presupposti, potra’ accogliere la domanda del candidato Socio e disporre l’iscrizione nei libri sociali, a propria discrezione, e senza obbligo di motivazione verso l’istante, neppure nel caso in cui la richiesta sia respinta.

B) Pagare regolarmente e tempestivamente le tasse stabilite dal Consiglio.

Il Socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità dell’Associazione, di accettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento sociale.

L’adesione all’Associazione e’ a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso che avra’ effetto solo a partire dall’esercizio successivo rispetto a quello in cui il recesso e’ stato notificato all’Associazione.

Nel caso in cui l’associato che recede, ricopra una carica nell’organico dell’Associazione, la comunicazione di recesso provoca automaticamente la decadenza dalla carica dalla data del recesso.

ART. 6 - (Perdita della qualifica di Socio e provvedimenti disciplinari)

La qualifica del Socio si perde:

A) Per dimissioni (recesso), che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo (per i Soci Atleti tale disposizione è subordinata alle norme federali vigenti);

B) Per morte o perdita della capacità di agire;

C) Per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro e fuori dell’Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa;

D) Per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione. Il Socio che non provvede al pagamento della quota nel termine di trenta giorni dalla scadenza annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, perde la qualifica di Socio. L’eventuale rinnovo oltre tale termine è subordinato all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di Socio non dà luogo a indennizzi o rimborsi di riserve o quote sociali.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere legalmente in persona del Presidente in carica, nei confronti dei Soci morosi per ottenere il pagamento delle quote insolute o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.

ART. 7 - (L’Assemblea)

L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria e/o straordinaria.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria deve avvenire a cura del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, preferibilmente entro il mese di giugno di ciascun anno ma in ogni caso non oltre la fine dell’anno successivo.

La convocazione di Assemblee, oltre che da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, può essere richiesta da due terzi dei Soci aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria e/o straordinaria dei Soci è effettuata con avviso esposto all’albo sociale contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data di effettuazione dell’assise.

In seduta ordinaria, l’assemblea delibera in ordine a:

  1. Rendiconto consuntivo dell’esercizio e dell’eventuale Bilancio Preventivo;
  2. Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
  3. Su qualsiasi altro argomento all’ODG, non riservato dal presente statuto o dalla legge alla competenza dell’Assemblea Straordinaria.

L’assemblea straordinaria delibera in ordine a:

  1. Modifica al presente statuto;
  2. Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio: in sede di deliberazione dello scioglimento, l’assemblea elegge uno o più liquidatori, anche tra i non Soci, precisandone i poteri e compiti;
  3. Ogni altro argomento posto all’ODG riservatogli dalla legge o dal presente statuto.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinaria e straordinaria dell’Associazione tutti i Soci maggiori di eta’ in regola con il versamento delle quote sociali alla data di convocazione dell’assemblea. L’Assemblea ordinaria o straordinaria si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Si procederà a una seconda convocazione, almeno un’ora dopo, nel caso non sia soddisfatto il requisito anzidetto; in tale circostanza l’assise si intenderà validamente costituita qualunque risulti il numero dei presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei Soci presenti.  Hanno diritto di voto i Soci che abbiano compiuto gli anni diciotto.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del sodalizio o, in sua assenza, da altro Socio nominato dall’Assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell’Assemblea chiama un Socio a fungere da Segretario e può nominare due scrutatori.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare nel registro delle deliberazioni assembleari.

ART. 8 - (Il Consiglio Direttivo)

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea fra i Soci di maggiore età. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione alla società.

Per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo il Presidente convoca Assemblea ordinaria che si tiene nell’ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo in carica, entro il mese di dicembre.

I membri eletti dall’Assemblea nominano nel loro ambito il Presidente, un Vice Presidente e un Economo-Cassiere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso del quinquennio si riduce il numero dei consiglieri, il consiglio stesso procedera’ alla ricostituzione del consiglio mediante cooptazione dei Soci che avevano ottenuto il piu’ alto numero di voti nelle elezioni precedenti; i consiglieri cooptati decadranno con la scadenza del Consiglio direttivo in carica; nel caso in cui non sia possibile reintegrare il Consiglio Direttivo, il Presidente convoca, senza indugio,  l’Assemblea, per l’elezione di un nuovo Consiglio dovendosi considerare decaduto il mandato del Consiglio Direttivo uscente.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo.  Di ogni Consiglio dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare nel registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Se eletto, partecipa alle sedute del Consiglio direttivo, l’organo di controllo.

E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo del sodalizio di ricoprire le medesime cariche sociali in altre società e associazioni nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ART. 9 - (Attività e Poteri del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.

Compete al Consiglio Direttivo l’amministrazione e l’organizzazione dell’ente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, risultano compiti del Consiglio Direttivo:

A) Accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei Soci;

B) Adottare provvedimenti disciplinari;

C) Determinare le quote associative dell’anno e fissare la scadenza per il versamento;

D) Determinare le tariffe dei diversi servizi a favore dei Soci;

E) Approvare il programma sportivo dell’Associazione e quello per la preparazione tecnica degli atleti;

F) Costituire le varie Sezioni Sportive per le attività sportive comprese negli scopi sociali, fissarne il regolamento e le modalità di iscrizione, nominare i direttori sportivi;

G) Deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;

H) Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;

I) Stabilire le norme per l’uso degli impianti sportivi e del materiale tecnico;

J) Decidere su tutte le questioni che interessano l’Associazione e i Soci; inoltre il Consiglio Direttivo ha facoltà, in particolari e motivate situazioni di singoli Soci, di sollevare gli stessi in tutto o in parte, anche solo temporaneamente, dall’obbligo del versamento della quota associativa;

K) Curare il buon andamento amministrativo e finanziario dell’ente;

L) Aprire rapporti con gli Istituti Bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti;

M) Approvare la proposta di bilancio annuale da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione, corredandola di relazione esplicativa contenente l’analisi delle voci di bilancio e commenti sull’esercizio concluso e cenni sulle prospettive dell’esercizio in corso.

N) Deliberare su quanto necessario per il buon funzionamento del Sodalizio.

ART. 10 - (Il Presidente)

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.

ART. 11 - (Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento assumendo anche il ruolo di rappresentante legale pro-tempore.

ART. 12 (L’Economo Cassiere)

L’Economo-Cassiere si occupa degli incassi e pagamenti e della tenuta della contabilita’ dell’Associazione; egli dispone, con firma libera e disgiunta degli eventuali rapporti con le banche per quanto riguarda i movimenti ordinari; predispone le proposte di bilancio che dovra’ sottoporre tempestivamente al Consiglio Direttivo per quanto di sua competenza

ART. 13 - (Organo di controllo)

Qualora l’assemblea ne decida l’opportunita’, puo’ nominare un organo di controllo; tale organo di controllo, a completa discrezione dell’Assemblea stessa, puo’ essere costituito da un revisore unico ed un revisore supplente o da un collegio di revisori composto da tre membri e due revisori supplenti funzionante secondo le regole stabilite dal codice civile per le societa’ di capitali con l’eccezione della durata.

Il mandato rilasciato all’organo di revisione dura cinque anni ed il revisore unico od il collegio possono essere rieletti ed il mandato non puo’ essere revocato.

I componenti dell’ organo di revisione dovranno possedere competenze tecniche e conoscenze adeguate allo svolgimento dell’incarico di controllo dei conti, analisi del bilancio annuale nonche’ della capacita’ critica in ordine alla corretta ed oculata amministrazione della A.S.D.; il revisore unico od il collegio dei revisori provvedera’ a formulare opportuna relazione al bilancio d’esercizio; tale relazione sara’ letta in sede di assemblea per l’approvazione del bilancio e ne costituira’ parte integrante.

ART. 14 -  (Risorse economiche-patrimoniali)

L’Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

A) Quote di iscrizione pagate dai Soci sottoscrittori e dai Soci successivamente ammessi, all’atto dell’ammissione;

B) Quote annuali d’iscrizione (cosiddette: quote per il rinnovo annuale delle tessere di iscrizione);

C) Quote di frequenza, anche differenziate, per l’utilizzo di impianti, strutture e servizi specifici, per come determinato e secondo le tariffe stabilite dai regolamenti dell’Associazione in materia;

D) Contributi di privati e sponsorizzazioni;

D) Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti, o contributi derivanti dalla devoluzione dello 0,5% fatte dai contribuenti all’atto della presentazione delle dichiarazioni dei redditi;

E) Contributi di organismi internazionali;

F) Donazioni e lasciti testamentari;

G) Rimborsi derivanti da convenzioni;

H) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive;

I) Locazione di beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione;

J) Ogni entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di associazioni sportive.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità sportive dilettantistiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 - (Esercizio sociale e bilancio)

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio sociale deve essere presentato, a cura del Consiglio Direttivo, all’Assemblea dei Soci possibilmente entro il mese di giugno dell’anno successivo per l’approvazione e comunque non oltre la fine dell’anno successivo.

ART. 16 - (Vincolo di Giustizia)

Con l’affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva, l’Associazione si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni statutarie e regolamentari proprie degli organismi citati, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia e arbitrali delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l’Associazione. E’ tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell’ambito dell’Associazione attraverso la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti in litigio e il terzo di comune accordo tra i primi due nominati.

ART. 17 - (Completezza dello Statuto)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto saranno applicabili le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni private non riconosciute.

Castelletto di Branduzzo, lì 20 GENNAIO 2017

FIRME DEGLI ASSOCIATI FONDATORI

DI BARI MICHELE

MARIELLA FLAVIO

REALE ALBERTO

MONTI GIUSEPPE

VENTURA LUIGI

BEGNI SABINA

TEODORO SIMONA

LUDOVICO SILVANA

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